Regolamento d'Istituto
Indice |
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| Regolamento d’Istituto | Pag. 2 | |
| Appendice A | Statuto degli studenti e studentesse | Pag. 15 |
| Appendice B | Regolamento organo di garanzia | Pag. 17 |
| Appendice C | Regolamento viaggi d’Istruzione | Pag.18 |
| Appendice D | Regolamento rete informatica | Pag.20 |
| Appendice E | Procedura per la denuncia infortuni | Pag.24 |
| Appendice F | Statuto costitutivo del gruppo genitori | Pag.25 |
| Appendice G | Criteri e limiti per l’attività negoziale | Pag.36 |
| Appendice H | Regolamento prestazioni per conto terzi | Pag.28 |
| Appendice I | Regolamento criteri per la concessione locali | Pag.37 |
| Appendice L | Regolamento per l’assegnazione dei beni in uso gratuito | Pag.40 |
| Appendice M | Disciplina per gli incarichi agli esperti esterni | Pag.42 |
| Appendice N | Regolamento biblioteca | Pag.44 |
VISTO
l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;
VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’istituto,
che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore, ritenuto non
più in linea e coerente con i principi che connotano l’autonomia
di cui sono state dotate le istituzioni scolastiche a decorrere dall’1/9/2000;
EMANA
il seguente regolamento:
CAPO
I
ORGANI COLLEGIALI
Art.
1
Convocazione
L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è
esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei
suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.
L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno
cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con
anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo
caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora,
il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo.
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Art.
2
Validità sedute
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e
diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà
più uno dei componenti in carica.
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti
dalla carica e non ancora sostituiti.
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche
al momento della votazione.
Art.
3
Discussione ordine del giorno
Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario
della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato
per legge.
E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'OdG
nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
Gli argomenti indicati nell’odg sono tassativi. Se l’Organo Collegiale
è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri
argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.I.S. che
devono essere adottate su proposta della G.E.
L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta
di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza.
In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso
odg.
Art.
4
Mozione d'ordine
Prima della discussione di un argomento all'odg, ogni membro presente
alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento
della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché
la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva").
La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza
con votazione palese.
L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della
discussione dell'argomento all'OdG al quale si riferisce.
Art.
5
Diritto di intervento
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal
Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e
per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto
in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle
norme del presente Regolamento.
Art.
6
Dichiarazione di voto
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono
aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente,
esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o
i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve
essere riportata nel verbale della seduta.
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno
può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
Art.
7
Votazioni
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero
per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno
dei componenti.
La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili
persone.
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante
il sistema delle schede segrete.
La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non
si trovano in numero legale.
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero
necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso
di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere
di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si
riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate
si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso
nella sua globalità.
Art.
8
Risoluzioni
I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette
a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici
argomenti.
Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle
mozioni di cui all'art. 4.
Art.
9
Processo verbale
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità
dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge
la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti,
i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi
se giustificati o no, l'odg).
Per ogni punto all'OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni
emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione
(numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari,
astenuti e nulli).
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo
di votazione seguito.
Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti
la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della
deliberazione.
I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo
di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri
a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione.
I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
essere redatti direttamente sul registro;
se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro
e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;
se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro
le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell’Organo
Collegiale con la convocazione della seduta successiva. Il processo verbale
viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse
possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della
seduta immediatamente successiva.
Art.
10
Surroga di membri cessati
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi
causa si procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74.
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso
giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale
e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo
di durata del Consiglio.
Art.
11
Programmazione
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività
nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare,
nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse,
raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti
su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare
decisioni, proposte o pareri.
Art.
12
Decadenza
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando
perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono
per tre sedute successive senza giustificati motivi.
Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli
interessati.
Art.
13
Dimissioni
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi
in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la
forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo
Collegiale.
L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.
In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario
a recedere dal suo proposito.
Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni,
queste divengono definitive ed irrevocabili.
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni,
fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato
nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.
Art.
14
Norme di funzionamento del Consiglio dell'Istituzione Scolastica
1. La prima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla
nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente
Scolastico.
2. Nella prima seduta, il C.I.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico
ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso,
il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati
tutti i genitori membri del C.I.S. E' considerato eletto il genitore che abbia
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti
del C.I.S.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente
è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati
presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di
parità si ripete la votazione finchè non si determini una maggioranza
relativa (D.M. 26 luglio 1983).
4. Il C.I.S. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da
votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità
previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza
del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche
di questi, il consigliere più anziano di età.
5. Il C.I.S. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite
dal precedente art.1.
6. Il Presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del
Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I.S. su proposta
del Presidente della Giunta Esecutiva.
8. A conclusione di ogni seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare
argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
9. Il C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare
ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.
10. Il C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività,
può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
11. Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio
stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali
esperti qualificati esterni alla scuola.
12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal
C.I.S.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità
stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite
del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui
sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute
di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
13. Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono
argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere,
compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori
delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola,
non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della
seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
15. La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione
in apposito albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario
del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni
dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere
esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio
di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo
su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta,
indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale
A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri
casi.
18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti
singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato
dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.
Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto
dal C.I.S. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate
saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate
dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica.
Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della
scuola, al Presidente del C.I.S.
Art.
15
Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione
Scolastica
1. Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente,
che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta
esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, un genitore e uno
studente, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto
segreto.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede
ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione
di segretario della Giunta stessa.
3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.I.S., predisponendo tutto il
materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due
giorni prima della seduta del Consiglio.
Art.
16
Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti
1. Il CD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce
secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio
delle lezioni.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria
secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico
ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti
ne faccia richiesta.
3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività,
può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio
stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali
esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore.
Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il
quale sono state nominate.
Art. 17
Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli
insegnanti
1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è
convocato dal DS:
in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione
del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo
n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del
periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del
D.L.vo n. 297/94;
ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art. 18
Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal DS o da un docente,
suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle
materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti
ovvero con la sola presenza dei docenti.
2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico
e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima
dell'inizio delle lezioni.
CAPO II
DOCENTI
Art.
19
Indicazioni sui doveri dei docenti
1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno
cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni
assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di
classe l'avvenuta o la mancata giustificazione, se l'assenza è superiore
a cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato medico. Il docente,
qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto
di giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo.
3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la
giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe.
4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente,
occorre chiedere l'autorizzazione in Presidenza o al docente delegato. Dopo
l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro
di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e, se minorenne, la persona
che è venuta a prelevarlo.
5. I docenti devono predisporre per classe un elenco degli alunni completo
di indirizzo e recapito telefonico: una copia da inserire nel registro di
classe ed una in segreteria.
6. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e
gli argomenti svolti.
7. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni
da soli.
8. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano
con i colleghi delle altre classi.
9. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe
più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
10. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe
occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinchè
vigili sulla classe.
11. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori,
gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle
borse affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti,
possano usufruire dell'aula senza creare problemi.
12. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano
lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
13. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita.
14. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali
della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
15. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di
sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle
non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc… Prima
di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari
o alimenti (pasta, farina, legumi, etc…) verificare tramite comunicazione
scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
16. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente,
le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
17. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi
accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edifìcio
scolastico accessibile agli alunni.
18. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo
in Presidenza.
19. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni
riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato,
gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C.
con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.
20. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti
telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più
trasparente e fattivo.
21. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari
e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo
della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.
22. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario
di lavoro.
23. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.
In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro,
indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua
la telefonata e sinteticamente l'oggetto della telefonata.
24. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche,
diverse dalle curricolari, che saranno svolte tramite diario.
25. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto
al massimo in quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro
dell'ufficio di presidenza, dall'altro provoca nell'alunno la convinzione
di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni,
può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni
di difficoltà.
26. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere
nel cassetto personale a disposizione della presidenza.
27. Gli insegnanti dell’ultima ora, al termine della lezione, escono
dall’aula dopo gli studenti.
CAPO III
PERSONALE AMMINISTRATIVO
Art.
20
Doveri del personale amministrativo
1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile
anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze
è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento
delle finalità educative.
2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino
di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con
la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loro nome.
3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia
di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla
legge.
5. Collabora con i docenti.
6. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di
fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima
educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse
componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario
di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del
personale.
CAPO IV
COLLABORATORI SCOLASTICI
Art.
21
Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo
diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate.
Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza
del personale.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza
dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità
di utilizzarli con facilità.
3. I collaboratori scolastici:
indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero
orario di lavoro;
devono essere sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori
l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti
incustodita;
favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare
durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per
recarsi ai servizi o in altri locali;
riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo
e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza,
o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere
azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con
garbo e intelligenza alle loro classi;
sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai
che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli
allievi che ne hanno più bisogno;
evitano di parlare ad alta voce;
tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e
detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché
delle suppellettili delle aule affidate;
non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati
dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;
invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate
dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno
informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore
libere da insegnamento;
prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei
collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa
l'effettuazione del necessario servizio;
sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio
alle pulizie.
4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo,
devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria,
l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla
sostituzione.
5. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione
all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico
o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe
dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione
sul registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire
anticipatamente potrà lasciare la scuola.
6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque
turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le
pulizie, quanto segue:
che tutte le luci siano spente;
che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule
e della scuola;
che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le
porte degli uffici.
7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli
avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della
scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente
notificati al personale tutto.
8. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle
mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità
ed efficienza delle vie di esodo.
CAPO V
ALUNNI
Art.
22
Norme di comportamento
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico,
di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono
ad una convivenza civile.
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne
lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza
a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate
e programmate in tempo utile dal consiglio di classe. Gli alunni maggiorenni
hanno diritto alla autogiustificazione delle assenze; i minori devono presentare
la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
3. Gli alunni entrano alle ore 8:30.
4. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati
dai genitori il giorno successivo tramite il libretto.
5. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è
il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono
invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni
degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma
per presa visione.
6. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto
e devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora
di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere
nota sul registro. Se l'assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni occorre
presentare una certificazione medica. L'alunno che non giustifichi la sua
assenza entro 3 giorni, se minore, dovrà essere accompagnato da uno
dei genitori e da chi ne fa le veci; se maggiorenne dovrà giustificare
direttamente al Dirigente Scolastico. In caso di ripetute assenze, su segnalazione
dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni
scritte alle famiglie anche degli alunni maggiorenni.
7. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico
prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno
preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto
e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra
persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento).
8. Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose,
il CdC informerà per iscritto la famiglia.
9. In caso di astensione collettiva delle lezioni, gli alunni devono presentare
regolare giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico
e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Gli
alunni presenti comunque non devono essere privati del loro diritto a regolari
lezioni, né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza.
10. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso
e all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato.
Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare
nei corridoi e nelle aule, ecc...
11. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra,
nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante
che se ne assuma la responsabilità.
12. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate
le più elementari norme di igiene e pulizia.
13. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero
verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono
poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze
di altri.
14. Nelle aule e nei bagni ci sono appositi contenitori per la raccolta dei
rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.
15. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza
i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste regole.
16. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni
dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento
della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza
di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione sorvegliano
corridoi e servizi.
17. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni
di Ed. Fisica dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero
firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo
A.S.L. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione
ai Giochi della Gioventù e per l'iscrizione ai corsi di nuoto, dovrà
essere presentato il certificato di stato di buona salute.
18. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti
e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme
di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque
di eventuali furti.
19. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi
e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno
guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o della Provincia
saranno invitati a risarcire i danni.
20. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi
con loro nella scuola.
Art.
23
Diritto di trasparenza nella didattica
L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla
vita della scuola.
Il coordinatore del CdC si farà carico di illustrare alla classe il
POF e recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno posti all'analisi
e alla discussione del consiglio di classe.
I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le
modalità di verifica e i criteri di valutazione.
La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento
di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare
i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.
Art.
24
Assemblee studentesche di Istituto
(Riguardo agli alunni della scuola secondaria superiore)
1. Gli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della
scuola, secondo le modalità previste dagli articoli 12, 13 e 14 del
T.U. del 16/4/94 n° 297.
2. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica
per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in
funzione della formazione culturale e civile degli alunni.
3. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
4. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali
l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
5. I rappresentanti degli alunni nei consigli di classe possono esprimere
pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
6. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte
direttamente al consiglio d'istituto.
7. E' consentito lo svolgimento sia di una assemblea di istituto al mese nel
limite delle ore di lezione di una giornata ed una di classe al mese nel limite
di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso
giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile
può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla
disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante
l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere
richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici
e scientifici, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti da inserire
nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio
d'istituto.
8. A richiesta degli alunni, le ore destinate alle assemblee possono essere
utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario
e per lavori di gruppo.
9. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea
di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od
a un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
10. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento
che viene inviato in visione al consiglio d'istituto.
11. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza
del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli alunni.
12. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere
preventivamente presentati al Dirigente Scolastico.
13. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea,
garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
14. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione
del regolamento o in caso di constata impossibilità di ordinato svolgimento
dell'assemblea.
15. Non è consentita alcuna attività didattica durante lo svolgimento
dell'assemblea studentesca di istituto.
CAPO VI
GENITORI
Art.
25
Indicazioni
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione
e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere
con la scuola tale importante compito.
2. Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di:
trasmettere
ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire
il loro futuro e la loro formazione culturale;
stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un
clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto
personale e sul diario;
partecipare con regolarità alle riunioni previste;
favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate
dalla scuola;
osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi
e delle uscite anticipate;
sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;
educare ad un comportamento corretto durante la mensa.
3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte
che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in
tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli
alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare
situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina
di convocazione.
4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie
con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile
garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che
gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la
vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni
di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.
5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie
e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni
offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con
i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre
forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.
Art.
26
Diritto di Assemblea
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea
nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli
12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola,
dell'Istituzione Scolastica.
Art.
27
Assemblea di classe, sezione
1. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto
nel Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe.
2. E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione
può essere richiesta:
a) dagli insegnanti;
b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.
3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea
e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione,
contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno
dei componenti.
6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente
Scolastico e gli insegnanti di classe.
Art.
28
Assemblea di plesso, scuola
1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori,
componenti il Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno
cinque giorni.
3. La convocazione può essere richiesta:
a) da un terzo dei genitori componenti i Cons. di Interclasse, Intersezione,
Classe;
b) dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola;
c) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola.
4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea
e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione,
contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno
dei docenti eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente
dell'Assemblea.
7. Copia del verbale viene inviata alla Scuola.
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto
e gli insegnanti del plesso.
Art.
29
Assemblea dell'Istituzione Scolastica
1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori,
componenti il Consiglio dell'Istituzione, Interclasse, Intersezione, Classe,
eletto dall'assemblea.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette
giorni.
3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta:
a) da 50 genitori;
b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione,
Classe;
c) dal Consiglio d'Istituto;
d) dal Dirigente Scolastico.
4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea
e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione,
contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori
della Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato
dal Presidente.
6. Copia del verbale viene consegnata alla Presidenza.
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente
Scolastico e i docenti.
Art.
30
Accesso dei genitori nei locali scolastici
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori
nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche.
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche,
è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio.
Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori
durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti
l'alunno.
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle
ore di ricevimento settimanale dei docenti.
CAPO
VII
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Art.
31
Norme sull’uso dei distributori automatici
1. Gli alunni che utilizzano i distributori automatici avranno cura
di depositare i rifiuti negli appositi contenitori.
2. Anche l'utilizzo dei distributori automatici è da intendersi come
momento pienamente educativo e opportunità formativa.
CAPO VIII
LABORATORI
Art.
32
Uso dei laboratori e aule speciali
1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico
all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge
funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale
disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso
allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione
di attrezzature, ecc...
2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi
di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità
ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il
responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere
le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare
la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle
condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.
4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso
a cura dei responsabili.
5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali,
sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia
per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante
nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.
6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine.
Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà
nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo
di studenti.
7. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione,
di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo
strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse
rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.
8. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni
insegnante annota le esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente
alle stesse.
Art.
33
Sussidi didattici
1. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico
e di materiale il cui elenco è esposto e consultabile presso ogni plesso
scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili utilizzatori.
I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la
conservazione e la piena efficienza dei sussidi.
Art.
34
Diritto d'autore
1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto
alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità
sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
Art.
35
Sala e strutture audiovisive
1. La prenotazione per l'utilizzazione delle sale audiovisivi dovrà
avvenire solo limitatamente alla settimana successiva. In caso di più
richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la precedenza
all'iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal
singolo docente e quindi alla classe che ne ha usufruito un numero inferiore
di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data anteriore.
Art.
36
Uso esterno della strumentazione tecnica
(macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...)
1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola
è autorizzato dal Dirigente Scolastico; va segnalato nell'apposito
registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile.
Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida
verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà
inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali
segnalazioni di danno.
Art.
37
Mediateca
1. La mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza
per la vita della scuola, essa è accessibile a tutte le componenti
della scuola: docenti, studenti, genitori, personale A.T.A..
2. Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale
librario, documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente
alla scuola e promuoverne l'uso da parte di alunni e docenti.
3. Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della Mediateca, individuato
dal C.I, con il compito di sovraintendere al suo funzionamento e verificare
periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito,
l'aggiornamento della schedatura e del catalogo; il responsabile è
coadiuvato da una commissione (come da appendice E) .
4. Alla Mediateca della scuola si accede secondo un calendario settimanale
prestabilito e opportunamente pubblicizzato.
5. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario,
documentario, audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e
culturali dell'Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai
docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza.
6. Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l'acquisto di
materiale librario, audiovisivo e/o informatico.
7. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari,
enciclopedie, ecc...
8. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 45 giorni, prorogabili
di altri 15 se nessun altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale
audiovisivo può essere dato in prestito per non più di due giorni,
compatibilmente con la programmazione dei docenti.
9. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro
elettronico.
10. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti
è escluso dal prestito per un periodo di sei mesi. I costi relativi
ai libri - o altri materiali - smarriti o deteriorati saranno sostenuti da
chi ha causato il danno.
Art.
38
Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istituto
1. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico
uno o più docenti responsabili dell'area sportiva dell'Istituzione
Scolastica che provvederanno alla predisposizione degli orari di utilizzo
e di funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al
coordinamento delle iniziative extracurricolari.
2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione,
agli alunni. Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare
solamente con le scarpe da ginnastica.
Art.
39
Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione
(macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice, ciclostile, computer), oltre al
primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte
le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della
scuola. É escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi
personali.
2. Nella scuola è ubicato un centro stampa dove sono presenti operatori
addetti al servizio duplicazione e fascicolatura. Le modalità di utilizzo
e l'orario del centro stampa sono resi pubblici all'inizio di ogni anno scolastico.
3. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti,
è riservato al personale incaricato.
4. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno
tre giorni il materiale da riprodurre.
5. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico
utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti
di bilancio fissati annualmente.
6. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare
la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie seguite. Il materiale
cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i
richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o
duplicazione dello stesso.
CAPO IX
SICUREZZA
Art.
40
Norme di comportamento
Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo
e dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di
lavoro;
Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore;
Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed
igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori;
Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;
Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non
si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio
superiore;
Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le
apposite scale. E' opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi,
che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale
come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di
esse vi sono delle persone;
Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;
Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare,
ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di
sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...),
in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi,
ed in generale la normale circolazione;
Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile
del contenuto;
Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi,
né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro;
Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione
di pericolo rilevata;
In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri
superiori sulle circostanze dell'evento;
Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare
la scorta;
Non circolare né sostare nei sottopiani, cavedi, ecc., degli edifici
salvo giustificato motivo di lavoro e previa autorizzazione dei superiori.
Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai
non autorizzati;
Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;
Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;
Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più
idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli
predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere;
Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia
delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse
necessaria deve essere concordata con il proprio responsabile;
In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:)
mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo
principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere
il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario
appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia.
Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;
Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;
Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che
si trovino a lavorare nella scuola;
Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm;
Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso;
L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio
delle lezioni.
CAPO X
COMUNICAZIONI
Art.
41
Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia
potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica,
senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni
tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc. ...)
e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino,
mostre, ricerche).
3. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte
di Enti, Associazioni culturali, ecc. ...
4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria
a scopo economico e speculativo.
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
6. Per gli alunni si prevede di:
a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l' organizzazione
della scuola;
b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività
sul territorio a livello Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative
od attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni
private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purché
l'iniziativa non persegua fini di lucro.
Art.
42
Comunicazioni docenti - genitori
1. Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista
un'ora per i colloqui, su appuntamento, con i genitori e con gli alunni maggiorenni.
2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con
gli insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità,
verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo
i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno: in particolare,
saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni trimestrali, accompagnate
dalla eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che
l'alunno deve sostenere e l'esito di tali interventi.
Art.
43
Informazione sul Piano dell'offerta formativa
1. All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del consiglio
di classe illustra agli studenti ed alle famiglie le opportunità offerte
dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività
e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali.
2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate
secondo i tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento
e delle esigenze di vita degli studenti.
3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con
circolari scritte inviate in lettura nelle classi. In forma ufficiale viene
adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che
devono essere riportati a conoscenza di tutti.
CAPO XI
ACCESSO DEL PUBBLICO
Art.
44
Accesso di estranei ai locali scolastici
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone
in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica
chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.
Gli "esperti" permarrano nei locali scolastici per il tempo strettamente
necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa
responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione
rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio
scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa
quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al
locale dove si trova l'albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti
e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario
di apertura dei medesimi.
5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Provinciale
possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.
6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo
tesserino di riconoscimento
Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti
Art.1 - Premesse
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire.
A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni
Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare
al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo”
in una strategia di recupero o inserimento più generale.
La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica:
mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate;
mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi
commisurati.
La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione
e quindi l'efficacia.
Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della
scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e
risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente
scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione
disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata
strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo,
quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.
Art.2
- Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi
S1. Richiamo verbale.
S2. Consegna da svolgere in classe.
S3. Consegna da svolgere a casa.
S4. Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell'aula,
sotto stretta sorveglianza del docente.
S5. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.
S6. Ammonizione scritta sul diario dello studente.
S7. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario.
S8. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni.
S9. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.
S10. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.
Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica
si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.
Art.3
- Soggetti competenti ad infliggere la sanzione
Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S7.
Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S8.
Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S9: viene convocato
entro due giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su
richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe (esclusi
i rappresentanti dei genitori). Il Collegio dei Docenti può irrogare
la sanzione S10 e viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del
Consiglio di Classe.
Art.4 - Modalità di irrogazione delle sanzioni
Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente
possa esporre le proprie ragioni:
verbalmente per le sanzioni da S1 a S8;
verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per
S9 o S10.
Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere
prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma.
In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo
collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio
nell'esposizione delle proprie ragioni.
Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno
alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti
e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avviseranno
che non possono essere presenti il Dirigente Scolastico potrà nominare
un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà
lo studente.
Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi
genitori né dell'eventuale tutore.
La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le
attività scolastiche:
l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione
di alcune;
l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori
dalla scuola come visite, viaggi e simili.
Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente
la possibilità di convertire la sospensione con attività in
favore della comunità scolastica.
In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione
scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, in essa dovrà
essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il
provvedimento.
Art.5
- Corrispondenza mancanze sanzioni
Ritardi ripetuti da S1 a S7
Ripetute assenze saltuarie da S1 a S7
Assenze periodiche da S1 a S7
Assenze o ritardi non giustificati da S1 a S7
Mancanza del materiale occorrente da S1 a S7
Non rispetto delle consegne a casa da S1 o S6
Non rispetto delle consegne a scuola da S1 a S8
Disturbo delle attività didattiche da S1 a S8
Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri da S1 a S9
Violenze psicologiche verso gli altri da S6 a S9
Violenze fisiche verso gli altri da S6 a S9
Reati e compromissione dell'incolumità delle persone S10.
Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente
lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o
provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante
le ricreazioni.
Art.6
- Organo di garanzia e impugnazioni
L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente
Scolastico, un docente , un genitore e uno studente indicati dal Consiglio
di Istituto .
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori
all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse,
anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione
del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
Regolamento dell'Organo di Garanzia
1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art.
5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è
istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente
Scolastico, che ne assume la presidenza, un docente eletto dal Collegio dei
Docenti, un genitore indicato dal Consiglio di Istituto e, da uno studente
eletto dall'assemblea degli studenti.
3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori
all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
4. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse,
anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione
del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
5. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede
a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione
va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima
della seduta.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della
metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire,
deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per
iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
7. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto;
l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5, dello Statuto
delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi
degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento
dalla Comunità scolastica.
9. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per
iscritto), il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza
inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non
oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
10. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente
assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo,
finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
11. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
12. L'Organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia
interesse, decide anche sui conflitti che, all'interno della scuola, sorgano
in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Regolamento viaggi ed uscite d'istruzione
1. La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate
a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale,
lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione
ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali,
la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati
o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con
scuole estere parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento
privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
2. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività
didattica e verranno effettuate con la collaborazione di tutti i docenti.
3. Il Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione, prima di esprimere
il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con
le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva
possibilità di svolgimento e nell'ipotesi di valutazione positiva,
indica gli accompagnatori, compreso l'accompagnatore referente.
4. Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori,
se più classi, 1 ogni 15 alunni; un accompagnatore ogni uno due alunni
in situazione di handicap secondo le occorrenze. Nel designare gli accompagnatori
i Consigli di classe, di Interclasse o di Intersezione, provvederanno ad indicare
sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso
di imprevisto. E' auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all'interno
del Consiglio interessato. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio
in altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali
impegni.
5. Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe, Interclasse
o Intersezione e dal Collegio dei Docenti rientrano nel Piano delle Uscite
e dei Viaggi Didattici della scuola, e per trovare la dovuta collocazione
nel progetto da imputare nel programma annuale.
6. Le proposte devono essere approvate dai Consigli entro il 30 ottobre, salvo
casi eccezionali, per dare modo al Collegio dei Docenti di approvare l'iniziativa
e farla rientrare nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.
7. Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà
essere escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni
di carattere economico. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del
quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari all'80% degli
alunni frequentanti la classe.
8. Il Dirigente Scolastico individua ogni anno scolastico un coordinatore
del Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.
9. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.
10. Il docente referente, dopo l'approvazione del Consiglio di Interclasse
o di Intersezione, presenta al Coordinatore gli appositi moduli correttamente
compilati e sottoscritti (i moduli dovranno essere richiesti al coordinatore)
almeno 60gg prima della data dell'uscita o del viaggio per dare modo alla
Giunta Esecutiva di scegliere ed approvare i preventivi di spesa. Il referente
provvederà ad acquisire agli atti un patto formativo circa il comportamento
e le regole da rispettare durante il viaggio. Di detto patto ne sarà
consegnata una copia ai genitori.
11. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita
guidata (senza pernottamento) in occasione di mostre o di altre manifestazioni
culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque di presentare tutta
la documentazione necessaria non oltre il 10° giorno precedente la partenza
prevista.
12. Il Consiglio dell'Istituzione Scolastica può provvedere su richiesta
scritta e motivata ad un contributo (massimo il 50% di due quote di partecipazione).
Il costo del viaggio è a totale carico degli studenti , compresi ingressi
e spese varie. A carico della scuola sono le spese per gli accompagnatori.
Eventuali gratuità sono utilizzate per gli accompagnatori.
13. Il numero degli alunni per docente accompagnatore non può superare
15.
14. Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 30°
giorno prima della partenza.
15. Il Dirigente Scolastico, in quanto organo dello Stato, rilascia un attestato
che riporti le generalità del soggetto e una foto dello stesso legata
da timbro a secco (in sostituzione del tesserino rilasciato dall'anagrafe)
(art. 293 TULPS).
16. A norma di Legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto
le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c postale 17991845
intestato a I.M. T.CONFALONIERI SERVIZI TESORERIA, dalle singole famiglie
.
17. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la
denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso
il numero del fax.
18. I docenti accompagnatori al rientro devono compilare il modello per l'indennità
di missione, consegnarlo in segreteria (allegare le eventuali ricevute nominative
dei pasti consumati per i quali si ha diritto a rimborso) e relazionare, con
una sintetica memoria scritta, al Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione.
19. In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà,
attraverso un sondaggio riservato tra le famiglie, acquisire il parere favorevole
dell'80%, almeno, degli alunni.
20. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal
Consiglio dell'Istituzione Scolastica.
21. L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare
della scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività
didattiche.
APPENDICE D
Regolamento rete informatica d'istituto
Norme generali
1. Ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico individua un Responsabile
in ogni plesso per la Rete ed i laboratori d'informatica.
2. Il personale che opera con la rete deve settimanalmente provvedere ad effettuare
copie di backup del lavoro svolto. Tali supporti dovranno essere custoditi
in luogo sicuro. Il riutilizzo di supporti di memorizzazione per altri scopi
deve prima prevedere la loro formattazione.
3. Gli allievi, gli esterni ed il personale non preposto non possono accedere,
né fisicamente né informaticamente, ai siti in cui sono custoditi
dati e/o informazioni sensibili.
4. Il calendario delle lezioni con utilizzo dei laboratori e delle postazioni
di informatica deve essere stabilito dagli incaricati della stesura dell'orario
all'inizio di ogni anno scolastico in coordinamento con il Responsabile.
5. L'accesso ai laboratori e/o alle postazioni di informatica in altri momenti
deve essere autorizzato e concordato con la Presidenza o con il Responsabile.
I collaboratori scolastici riceveranno il calendario con le autorizzazioni.
6. I docenti che accompagnano gruppi di allievi devono stabilire per ognuno
di loro la postazione che occuperà per tutto l'anno scolastico; i docenti
compileranno lo schema-piantina e consegneranno copia al Responsabile.
7. Copia di tutti gli schemi-piantina sarà consegnato a cura del responsabile
al Preside che conserverà nella cassaforte.
8. Quando si entra in laboratorio si deve accertare che tutto sia in ordine.
Ove si riscontrassero malfunzionamenti o mancanze ci si dovrà riferire
prontamente, senza manipolare alcunché, al Responsabile o alla Presidenza.
9. Nei laboratori gli allievi dovranno compilare il modulo di postazione sul
quale annoteranno data, orario di utilizzo, classe e nominativi.
10. La richiesta ed il conseguente spostamento di apparecchiature multimediali
in altro laboratorio o in aula, se non previsto nel piano orario di utilizzo,
deve essere richiesto con congruo anticipo al Responsabile.
11. Gli allievi devono sistemare gli zaini in zona del laboratorio che non
impedisca un regolare sfollamento e non si arrechi danno agli impianti, altrimenti
devono lasciarli fuori in corridoio.
12. Non è possibile cambiare di posto le tastiere, le stampanti, i
mouse, le casse o qualunque altra attrezzatura o stampato senza autorizzazione
del Responsabile.
13. Il personale e gli allievi dovranno aver cura di rispettare le procedure
corrette di accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine. Gli allievi
non devono mangiare o ingerire liquidi nei laboratori: le briciole possono
causare malfunzionamenti nelle tastiera e/o nelle altre periferiche.
14. E' possibile l'utilizzo di floppy-disk, CD o DVD personali solo previa
autorizzazione del Responsabile.
15. L'uso delle stampanti va effettuato solo a conclusione del lavoro ed è
subordinato a una preventiva anteprima di stampa per evitare spreco di carta
e di inchiostro.
16. Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano
al loro posto, che non vi siano cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature
elettriche siano spente.
17. In ogni ambiente è conservata la manualistica, opportunamente numerata,
del software e dell'hardware delle postazioni presenti. Per accedere alla
manualistica e ai CD o ai floppy relativi occorrerà riferirsi al Responsabile.
18. Per motivi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i PC possono essere
riformattati dai Responsabili senza alcun preavviso. Si consiglia pertanto
di salvare i dati nei supporti di memoria in dotazione o nelle apposite cartelle
di backup previste.
19. Periodicamente il Responsabile provvederà a coordinare l' aggiornamento
del software antivirus e a verificare la consistenza dei firewall.
20. La violazione del presente Regolamento potrà comportare la temporanea
o permanente sospensione dell'accesso ad internet e/o alle risorse informatiche.
Policy
d'Istituto
21. Falsificazioni e imbrogli non sono comportamenti approvati dall'Istituzione
Scolastica.
22. E' vietato cancellare o alterare file presenti in hard disk.
23. Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell'Istituto per accedere
in Internet solo per scopi didattici o collegati alle attività di lavoro
degli uffici.
24. I software installati sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia
bisogno di aggiornamenti o nuovi applicativi da acquistare deve farne richiesta
al Responsabile tramite l'apposito modulo.
25. Non è possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni
salvo autorizzazione del Responsabile e solo nel caso si tratti di free software.
26. Non è possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello
di cui la scuola è regolarmente dotata di licenza di utilizzo (l'elenco
del software di cui la scuola possiede licenza è a disposizione per
la consultazione nei laboratori; in ogni caso ci si può riferire al
Responsabile). Si richiama l'osservanza delle norme per il rispetto del diritto
d'autore e del copyright.
27. E' vietato adottare comportamenti che possano interferire con la privacy
e con la libertà di espressione.
28. E' vietato leggere o consultare le tracce di navigazione di altri utenti.
29. Non si devono inviare ad alcuno fotografie personali, di amici o di compagni.
30. E' vietato connettersi a siti proibiti.
31. Il software reperibile sulla rete può essere coperto da brevetti
e/o vincoli di utilizzo di varia natura. Leggere sempre attentamente la documentazione
di accompagnamento prima di utilizzarlo, modificarlo o redistribuirlo in qualunque
modo e sotto qualunque forma.
32. E' vietato tentare di alterare la propria identità di rete o tentare
di impedire la propria identificazione.
33. E' vietato utilizzare le postazioni per arrecare molestie.
34. Occorre rispettare le regole di buon comportamento in rete (netiquette).
35. In rete occorre sempre rispettare tutti i vincoli di legge.
36. Comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali violare
la sicurezza di archivi e computer della rete, violare la privacy di altri
utenti della rete leggendo o intercettando la posta elettronica loro destinata,
compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono
con programmi (virus, trojan horses, ecc.) costruiti appositamente, costituiscono
dei veri e propri crimini elettronici e come tali sono punibili.
37. I docenti d'aula discuteranno con gli allievi della policy della scuola
e degli eventuali problemi che possono verificarsi nell'applicazione delle
regole relative all'uso di internet.
Account
38. Gli utenti che otterranno un account per l'ingresso nella rete
d'Istituto dovranno prendere visione del presente Regolamento e firmare in
calce.
39. Gli allievi accederanno alla rete tramite un account di classe e dei diritti
da esso gestiti a cura del Responsabile.
40. Il personale può acquisire il diritto all'accesso alla rete completo,
locale o remoto, richiedendolo al Responsabile previa autorizzazione del DS.
41. Per tutti gli account va indicata una data di presumibile scadenza al
termine della quale l'account verrà automaticamente disabilitato per
motivi di sicurezza salvo proroga.
42. Verificata la disponibilità di prese per la connessione fisica
e di indirizzi di rete, qualunque dipendente dell'istituto può richiedere
di connettere alla rete locale dell'Istituzione Scolastica altri calcolatori
utili per le proprie attività didattiche. La connessione è possibile
previa autorizzazione del Responsabile o del DS.
43. Per la connessione temporanea di macchine di visitatori è disponibile
un apposito numero di rete, che verrà reso noto dal Responsabile previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico. Tali connessioni saranno annotate
sull'apposito registro che riporterà anche gli eventuali collegamenti
Internet.
44. Tutti i dipendenti, docenti, assistenti, collaboratori e allievi secondo
disponibilità e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico possono
richiedere un account di mail, per la posta.
45. Chiedere un account comporta l'accettazione implicita delle norme d'uso
per le macchine comuni, e delle norme previste nei commi precedenti.
Internet
46. Il Responsabile coordina la configurazione del software di navigazione
con limitazione ai siti proibiti.
47. E' vietato alterare le opzioni del software di navigazione.
48. L'utilizzo di Internet è disciplinato tramite specifica prenotazione
da parte degli allievi interessati, il servizio è comunque da utilizzare
per soli scopi didattici e di ricerca, da dettagliare e giustificare al momento
della richiesta di prenotazione.
49. Gli allievi dovranno trascrivere su apposito registro i collegamenti ad
INTERNET indicando data, orario e durata del collegamento, classe e nominativo.
50. L'Istituzione Scolastica possiede un sito web per il quale è stato
nominato un Referente. E' possibile richiedere la pubblicazione sul sito di
rubriche o pagine: la richiesta verrà vagliata ed eventualmente autorizzata
dal referente. La pubblicazione in rete di foto di allievi è da evitare.
Se ciò non fosse possibile occorre acquisire la liberatoria da parte
dei genitori e possibilmente sfocare, con gli appositi software di ritocco
fotografico, i volti.
51. Il referente del sito web dell'Istituzione assicura che il file delle
Frequestly Asked Questions (FAQ) venga aggiornato a intervalli regolari quindicinali.
52. Il Responsabile provvede periodicamente a memorizzare su CD i log di navigazione
e lo consegna al DS che lo conserva in cassaforte.
53. Gli allievi possono utilizzare i servizi di mail anche in orario extrascolastico
dalle postazioni presenti nella Mediateca Scolastica.
54. I docenti possono utilizzare i servizi di mail anche in orario extrascolastico
dalle postazioni presenti nell'aula docenti.
55. Nel caso di invii di mail a gruppi di destinatari si devono evitare liste
di indirizzi nei campi “To:” o “Cc:” e si utilizza
il campo “Bcc:”.
56. Non aprire allegati provenienti da fonti non conosciute; non aprire allegati
con estensione .exe, .com, .bat; riferirsi sempre al docente d'aula o al Responsabile.
57. Prima di scaricare documenti o file da Internet chiedere al docente d'aula.
58. Chiedere sempre il permesso prima di iscriversi a qualche concorso o prima
di riferire l'indirizzo della scuola.
59. Riferire al Responsabile o al docente d'aula se qualcuno invia immagini
che infastidiscono e non rispondere.
60. Se qualcuno su internet chiede un incontro di persona, riferirlo al docente
d'aula. Le persone che si incontrano su internet sono degli estranei, e non
sempre sono quello che dicono di essere.
61. Chiedere l'autorizzazione al Responsabile per sottoscrivere una newsletter
o una chat room.
62. Il docente d'aula curerà che gli allievi registrino gli accessi
ad Internet, darà chiare indicazioni su come devono utilizzare internet,
la posta elettronica e le chat room, informerà che le loro navigazioni
saranno monitorate.
Netiquette
(Network etiquette)
63. Se si manda un messaggio, è bene che esso sia sintetico
e descriva in modo chiaro e diretto il problema.
64. Il "Subject" del messaggio deve riflettere il contenuto del
testo.
65. È buona norma includere la parola "lungo" alla voce "Subject"
in modo che il ricevente possa sapere in precedenza che ci vorrà tempo
per leggere e rispondere a quel messaggio. Oltre le 100 righe è considerato
"lungo".
66. Limitare la lunghezza delle righe a meno di 65 caratteri e inserire un
ritorno del carrello (premendo Invio) alla fine di ogni riga.
67. E' buona regola non inviare mai file superiori a 50 Kilobyte. In tal caso,
considerare come alternativa il trasferimento di file o la riduzione a diversi
file più piccoli da inviare come messaggi separati.
68. Se si risponde ad un messaggio, evidenziare i passaggi rilevanti del messaggio
originario, allo scopo di facilitarne la comprensione.
69. Si deve fare attenzione a non utilizzare espressioni gergali o acronimi
se non si è certi che saranno comprese.
70. Se si vuole inviare un messaggio personale ad un gruppo, è il caso
di chiedere preventiva autorizzazione.
71. Se si scopre che un messaggio personale è stato erroneamente recapitato
ad una lista o gruppo, inviare un messaggio di scuse.
72. La rete è utilizzata come strumento di lavoro da molti degli utenti.
Nessuno di costoro ha tempo per leggere messaggi inutili o frivoli o di carattere
personale, e dunque non di interesse generale.
73. Nelle mail usare maiuscole e minuscole. SOLTANTO CON LE MAIUSCOLE È
COME SE SI STESSE URLANDO.
74. Usare i simboli per dare enfasi. Ecco *cosa* intendo dire. Usare i trattini
in basso per le sottolineature. _Guerra e Pace_ è il mio libro preferito.
75. Usare le faccine sorridenti in sostituzione del tono di voce, ma farlo
con parsimonia. :-) è un esempio di faccina sorridente (guardare lateralmente).
76. Non è il caso di inviare messaggi d'ira ("flames") anche
se si dovesse esser provocati. Se si vogliono esprimere opinioni forti su
un certo testo, è il caso di segnalarlo inserendo un FLAME ON/OFF.
Ad esempio: FLAME ON: Quest'argomento occupa inutilmente banda di trasmissione.
È illogico e senza costrutto. E il resto del mondo è d'accordo
con me. FLAME OFF.
77. Non pubblicare mai, senza l'esplicito permesso dell'autore, il contenuto
di messaggi di posta elettronica.
78. Non pubblicare messaggi stupidi o che semplicemente prendono le parti
dell'uno o dell'altro fra i contendenti in una discussione. Leggere sempre
le FAQ (Frequently Asked Questions) relative all'argomento trattato prima
di inviare nuove domande.
79. Non inviare tramite posta elettronica messaggi pubblicitari o comunicazioni
che non siano stati sollecitati in modo esplicito.
80. Non essere intolleranti con chi commette errori sintattici o grammaticali.
Chi scrive, è comunque tenuto a migliorare il proprio linguaggio in
modo da risultare comprensibile alla collettività.
81. Non inviare mai lettere a catena via posta elettronica. Su Internet le
lettere a catena sono vietate, pena la revoca dell'account.
82. In caso si riceva qualcosa di equivoco o illegale ci si rivolgerà
al docente d'aula o al Responsabile.
Password
83. Tutti gli utenti devono cambiare le password ricevute e consegnarne
copia in busta chiusa e firmata al Responsabile. Tale busta sarà rinnovata
ogni qualvolta l'utente la cambierà.
84. Le buste con tutte le password sono trasmesse al DS che le custodisce
in cassaforte.
85. E' opportuno cambiare la password almeno una volta ogni tre mesi.
86. Le password devono avere un minimo di 8 caratteri, cifre e lettere, possibilmente
minuscole e maiuscole (esempio di password sC52uOla). Sono da evitare la ripetizione
di due parole brevi anche rovesciate (es. melapera, melaalem), le cifre all'inizio
o in fondo alla password (es. nicola57), riferimenti espliciti alla propria
persona, famiglia, scuola (es. giovanetti, smsvico3), l'utilizzo dello username
come password o sequenze scontate e nomi comuni. Si suggerisce di utilizzare
le iniziali di una frase che si possa ricordare facilmente (Diplomato nel
1970/71 al liceo Guarini di Ferrara = Dn1/7alGdF).
87. Gli utenti eviteranno di utilizzare la stessa password per servizi differenti.
88. Per ragioni di sicurezza, occorre assolutamente evitare di rendere nota
a terzi la propria password. Se ciò accadesse occorrerà cambiare
immediatamente password.
89. Il Responsabile disabiliterà la funzione di memorizzazione delle
password nei browser.
90. Il Responsabile attiverà le password sia su Windows che sullo screensaver
avendo cura in quest'ultimo caso che i tempi siano adeguati.
Procedura per la denuncia degli infortuni
1. Infortuni in laboratorio o in palestra
1.1 Obblighi da parte dell'infortunato
1.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al
Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;
1.1.2 Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale
relativo all'infortunio;
1.1.3 In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve
farne richiesta al Dirigente Scolastico.
1.2 Obblighi da parte del docente
1.2.1 Prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o,
in sua assenza, chi ne fa le veci;
1.2.2 Far intervenire l'autoambulanza ove necessario;
1.2.3 Avvisare i familiari;
1.2.4 Accertare la dinamica dell'incidente;
1.2.5 Stilare urgentemente il rapporto sul modulo interno appositamente predisposto
e disponibile in segreteria o presso i collaboratori scolastici che avranno
cura di consegnarlo al Dirigente Scolastico.
1.3 Obblighi da parte della segreteria
1.3.1 Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono essere
annotati cronologicamente gli infortuni che comportano un'assenza di almeno
un giorno);
1.3.2 Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente
o di chi ha assistito all'infortunio e inviarlo in allegato a I.N.A.I.L.,
ad autorità di P.S. ed all'assicurazione;
1.3.3 Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo
compilare il modello interno dal quale è rilevabile l'orario di consegna,
la documentazione medica prodotta: 1 copia nel fascicolo personale, la copia
originale all'I.N.A.I.L., 1 copia conforme all'autorità di P.S., 1
copia conforme agli atti;
1.3.4 In caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l'obbligo
della denuncia all'I.N.A.I.L. e all'autorità di P.S.;
1.3.5 In caso di prognosi superiore a tre giorni compilare l'apposita modulistica
per la denuncia d'infortunio (le prime 3 copie da inviare, tramite raccomandata,
con lettera di accompagnamento entro 48 ore all'I.N.A.I.L., la quarta copia
da inviare all'autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio
o in mancanza al Sindaco del Comune con lettera di accompagnamento entro 48
ore tramite raccomandata o fax o a mano con richiesta di ricevuta, la quinta
copia in originale nel fascicolo personale e la fotocopia agli atti);
1.3.6 In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta
all'I.N.A.I.L. da comunicazione telegrafica entro 24 ore dall'evento;
1.3.7 Quando l'inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro
tre giorni si prolunghi al quarto o oltre, il termine della denuncia decorre
dal giorno di assunzione a protocollo del certificato medico attestante il
prolungamento e seguire i punti sopra esposti;
1.3.8 Compilare la denuncia per l'assicurazione secondo il modello predisposto
dalla stessa e spedirlo entro 3 giorni con lettera di accompagnamento corredata
di tutta la documentazione utile;
1.3.9 Informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli
di provvedere entro i termini previsti per richiedere il rimborso, tramite
la scuola, delle eventuali spese sostenute.
2. Infortuni durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione
2.1 Obblighi da parte dell'infortunato
2.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al
Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;
2.1.2 Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale
relativo all'infortunio;
2.1.3 In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve
farne richiesta al Dirigente Scolastico.
2.2 Obblighi da parte del docente
2.2.1 Portare con sé il modello di relazione d'infortunio
2.2.2 Prestare assistenza all'alunno;
2.2.3 Far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare
l'alunno in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;
2.2.4 Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci;
2.2.5 Trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria
della scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi;
2.2.6 Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed
il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
2.3 Obblighi da parte della segreteria
2.3.1 Quanto previsto al punto 1.3 con la precisazione che se l'evento è
accaduto in territorio estero l'autorità di P.S. da considerare è
quella del primo luogo di fermata in territorio italiano.
3.
Infortuni occorsi in servizio a tutto il personale dentro l'istituto o nelle
immediate vicinanze o durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione
3.1 Obblighi da parte dell'infortunato
3.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente
Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;
3.1.2 Stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto sul modulo
interno prima di lasciare la scuola;
3.1.3 Se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione:
recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;
trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria
della scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi;
consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato
medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
3.2 Obblighi da parte della segreteria
3.2.1 Quanto previsto al punto 1.3 con le opportune integrazioni e/o modifiche.
Statuto Costitutivo del gruppo genitori
Articolo 1 - Costituzione, durata, denominazione e sede
A partire dal viene istituito il Comitato Genitori con sede presso
L’Istituto Magistrale “ T. Gonfalonieri” in CAMPAGNA e durata
illimitata. Il Gruppo è diretta emanazione del Consiglio di Circolo
e alle delibere di tale organo si richiama. Il Gruppo e le sue attività
vengono riconosciute all'interno del Progetto QUALITA’ previsto nel
Programma Annuale della Scuola.
Articolo
2 - Propositi e scopi
Il Gruppo è apartitico.
Esso si propone i seguenti scopi:
realizzare iniziative di supporto all'Istituzione Scolastica per favorire
una partecipazione dei genitori alla vita della scuola più consapevole
e attiva;
accogliere i genitori dei nuovi alunni;
contribuire ad affermare i valori e l'importanza dell'attenzione all'individuo,
alle relazioni interpersonali, alla cultura ed all'educazione;
accogliere le istanze proposte dalla nostra società, con particolare
attenzione alla conoscenza della musica, delle lingue straniere e degli strumenti
multimediali;
contribuire, con i fondi del Gruppo, all'incremento dei mezzi assistenziali
e scientifici della Scuola;
favorire riunioni, manifestazioni e ogni forma di attività culturale
e sociale;
vivificare e sviluppare i vincoli fra i genitori, gli alunni ed il personale
della scuola, costituendo un centro permanente di relazioni al fine di mettere
tutti in grado di prestarsi amichevole appoggio nelle varie circostanze della
vita.
Articolo
3 - Risorse economiche
Il Gruppo trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo
svolgimento delle proprie attività dai contributi, finalizzati e non:
della scuola, decisi in sede di Programma Annuale;
di privati;
dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzate al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti.
Articolo
4 - Soci
Al Gruppo appartengono in qualità di Socio:
il genitore di alunno frequentante l'Istituzione Scolastica;
l'alunno frequentante;
il docente della scuola;
il collaboratore scolastico della scuola;
l'assistente amministrativo della scuola;
il personale dirigente e direttivo della scuola.
Possono appartenere in qualità di Socio Aggregato:
il genitore di ex alunno che abbia frequentato l'Istituzione Scolastica;
l'ex alunno maggiorenne che abbia frequentato l'Istituzione Scolastica.
Possono appartenere in qualità di Socio Onorario:
l'ex docente della scuola (almeno 1 anno);
l'ex personale dirigente e/o direttivo della scuola (almeno 1 anno);
l'operatore (collaboratore, assistente) (almeno 1 anno).
Per acquisire la qualità di Socio Aggregato l'interessato dovrà
produrre domanda al Comitato di Coordinamento, che accertata l'esistenza dei
requisiti stabiliti, delibera circa l'ammissibilità.
In casi speciali il Comitato di Coordinamento potrà altresì
ammettere in qualità di Soci Onorari Enti o persone che abbiano avuto
particolari legami con l'Istituto o con il Gruppo e che comunque, per l'opera
da essi svolta, abbiano acquisito titoli di benemerenza verso il sodalizio.
I Soci partecipano all'attivita del Gruppo e contribuiscono alla realizzazione
delle finalità e dei programmi di lavoro. L'attività dei Soci
non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti
beneficiari. Ai Soci possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente
sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti
stabiliti dal Comitato di Coordinamento.
Articolo
5 - Perdita della qualifica di Socio
La qualità di Socio si perde per volontarie dimissioni o per
esclusione; questa avviene per decisione del Comitato di Coordinamento, per
gravi motivi obiettivamente accertati.
Articolo
6 - Quota
Ai Soci Aggregati può essere richiesta una quota annua di
contributo il cui ammontare viene determinato di anno in anno dal Comitato
di Coordinamento.
Articolo
7 - Organigramma
L'organigramma del Gruppo prevede:
un Comitato di Coordinamento composto dal Dirigente Scolastico o suo delegato,
dal Responsabile di Progetto, dai coordinatori di ogni Sezione.
un Revisore dei Conti.
Articolo
8 - Comitato di Coordinamento
Il Comitato di Coordinamento è l'organo esecutivo del Gruppo;
ne promuove l'attività ordinaria in conformità alle proposte
delle Sezioni, deliberando a maggioranza semplice.
Il Comitato di Coordinamento viene convocato dal Responsabile di Progetto
ogni qual volta lo ritenga opportuno, o quando almeno la maggioranza dei suoi
componenti ne facciano richiesta. Il Comitato può nominare una Commissione
Esecutiva per realizzare specifici progetti o attività.
Articolo
9 - Compiti del Comitato di Coordinamento
Il Comitato di Coordinamento approva il bilancio contabile del Gruppo
preventivo e consuntivo; formula proposte e determina l'attività del
Gruppo; propone eventuali modifiche dello Statuto.
Articolo
10 - Sezioni del Gruppo
Presso ogni plesso di scuola del Circolo si costituisce una Sezione
del Gruppo. In assemblea indetta dal Dirigente Scolastico entro il mese di
settembre elegge un proprio Coordinatore. E' consentita la costituzione di
una Sezione del Gruppo per i Soci Aggregati se il numero dei Soci Aggregati
è superiore a 50. In tal caso il Coordinatore di tale Sezione entrerà
a far parte del Comitato di Coordinamento con le stesse prerogative degli
altri componenti.
Le Sezioni propongono al Comitato le iniziative da intraprendere e, se approvate,
le realizzano in piena autonomia.
Articolo
11 - Il Revisore dei Conti
Il Direttore dei Servizi Generali e di Amministrazione funge da Revisore
dei Conti ed ha il compito di controllare contabilmente il Gruppo.
Articolo
12 - Fondo comune ed esercizio finanziario
La gestione di cassa del fondo del gruppo avviene tramite la segreteria
della scuola e si attiene a tutte le regole contabili previste dalle norme
in vigore.
Garanti della liceità di tutte le operazioni finanziarie e contabili
del gruppo sono il Dirigente Scolastico e il DSGA
Il Gruppo farà fronte alle spese occorrenti per il proprio funzionamento
con il proprio fondo costituito come previsto all'art.3.
La contabilità preventiva deve essere depositata entro il 15 ottobre
di ogni anno, affinchè possa essere inserita nel Programma Annuale
del l'Istituzione Scolastica.
La contabilità consuntiva deve essere completata entro il mese di giugno
affinchè i Soci possano prenderne visione e/o estrarne copia.
In caso di scioglimento del Gruppo per qualunque causa, il suo fondo sarà
assorbito in altri Progetti del l'Istituzione Scolastica.
Articolo
13 - Norma finale
Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle decisioni
del Comitato di Coordinamento che comunque non potranno essere in contrasto
con il Regolamento del l'Istituzione Scolastica.
Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del decreto n. 44 del 1 febbraio 2001
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275;
VISTO l'art. 33, secondo comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001
con il quale viene attribuita al Consiglio d'istituto la competenza a determinare
i criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte
del dirigente scolastico;
VISTO l'art.10 del T.U. 16/4/94, n.297;
VISTO il regolamento d'istituto adottato in data ..........
EMANA
Ai sensi dell'art.33, 2° comma, del Decreto Interministeriale
n.44 del 1/2/2001 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante
del regolamento d'istituto
CAPO
I
PRINCIPI GENERALI
Art.1
- Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del D.I 1/2/2001,
n.44 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche l'attività amministrativa inerente
lo svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi, nonché
ai sensi dall'art.33, 2° comma, del predetto regolamento, i criteri e
le limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle
seguenti attività negoziali:
contratti di sponsorizzazione;
contratti di locazione di immobili;
utilizzazione dei locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione
scolastica, da parte di soggetti terzi
convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni
per conto terzi
alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche
o programmate a favore di terzi
acquisto ed alienazione di titoli di stato
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività
ed insegnamenti
partecipazione a progetti internazionali
Art.
2 - Formazione dei contratti
1. L'iter di formazione dei contratti dell'istituzione scolastica
si articola nelle seguenti tre fasi:
Deliberazione a contrattare: l'ente manifesta la propria intenzione di obbligarsi,
e predispone uno schema di contratto determinandone il fine perseguito, l'oggetto,
la clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente.
Aggiudicazione: la scelta del contraente viene effettuata secondo la procedura
tipica dell'istituzione scolastica di cui all'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/2001,
ovvero nei casi imposti dalla legge e ove risulti più conveniente per
l'amministrazione, secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione
privata, della trattativa privata, dell'appalto concorso.
Stipulazione: l'accordo viene formalizzato in un atto a firma del Dirigente
nella sua veste di legale rappresentante dell'Ente.
Art.
3 - Conclusione dei contratti
1. L'iniziativa presa dall'istituzione scolastica per la conclusione
di un contratto ha valore d'invito ad offrire e non di proposta; ciò
deve sempre essere precisato nelle richieste di offerta.
2. L'offerta della controparte, invece, è vincolante per la stessa
per il periodo fissato dall'amministrazione nel bando di gara o nella lettera
d'invito.
Art.
4 - Elevazione del limite di somma
1. Il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa
all'acquisizione di beni e servizi di cui all'art.34, 1° comma, del D.I.
n.44 del 1/2/2001, in considerazione della particolare consistenza patrimoniale
e finanziaria dell'istituzione scolastica, è elevato a Euro 5.000,00.
IVA esclusa.
2. Nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso allo scopo
di essere sottratto all'applicazione del presente regolamento.
CAPO II
FUNZIONI E COMPETENZE
Art.
5 - Gli atti amministrativi di competenza del Consiglio d'istituto e del Dirigente
scolastico
1. I contratti dell'istituzione scolastica debbono essere affidati
attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo art. 8.
2. La scelta della procedura più idonea da adottare per la stipula
dei contratti è disposta:
a) dal Consiglio d'istituto nelle materie che il regolamento n. 44 dell'1/2/2001
gli riserva espressamente;
b) dal Dirigente in tutti gli altri casi:
3. La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare
garanzie circa l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la snellezza
operativa dell'azione amministrativa, l'imparzialità nell'individuazione
delle soluzioni, e il rispetto dei principi della concorrenzialità
e della “par condicio” tra i concorrenti. Ove il principio della
concorrenzialità pregiudichi l'economicità e l'efficacia dell'azione
e il perseguimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica, gli organi
competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto
più congruo nel rispetto delle norme vigenti.
4. L'attività negoziale dell'istituzione scolastica viene svolta dal
Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'ente,
nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte a norma
dell'art.33 del Regolamento n.44 del 1/2/2001.
5. Il Consiglio d'istituto ha funzioni di indirizzo e controllo della complessiva
attività contrattuale dell'ente nel rispetto delle specifiche competenze
del Dirigente e del Direttore SGA.
6. Nello svolgimento dell'attività negoziale il Dirigente si avvale
dell'attività istruttoria del Direttore SGA. A tal fine, al Dirigente
compete l'individuazione delle ditte, l'indicazione dei di beni e/o servizi
e le modalità di effettuazione delle forniture da specificare nelle
richieste di preventivo. Al Direttore SGA, compete formalizzare la richiesta
alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo da
sottoporre al Dirigente per la scelta del fornitore.
Art.
6 - Commissione di gara
1. L'espletamento della procedura di aggiudicazione a mezzo di asta
pubblica, licitazione privata, nonché trattativa privata previa gara
ufficiosa può essere demandato ad apposita commissione.
2. La commissione di gara è composta dal Presidente, da due componenti
e da un segretario, con funzione di verbalizzazione, individuati secondo le
modalità di cui ai successivi commi.
3. La Presidenza di dette commissioni è affidata al Dirigente Scolastico
(o persona dallo stesso delegata) a cui compete la sottoscrizione del contratto.
4. Gli altri componenti della commissione sono nominati dal Presidente della
Commissione stessa tenuto conto della particolare tipologia di gara da espletare;
di ciò sarà dato atto nel primo verbale dei lavori della commissione
stessa, senza la necessità di altro atto formale.
5. I compiti di segretario verbalizzante sono svolti da un dipendente dell'istituzione
scolastica.
6. La commissione espleta i propri lavori in forma collegiale, con la presenza
di tutti i commissari. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti.
Il processo verbale di gara, redatto dal segretario, della commissione, viene
sottoscritto da tutti i commissari. In caso di parità di voti, prevale
il voto del Presidente.
CAPO III
I SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art.7
- Deliberazione a contrattare
1. La deliberazione a contrattare è assunta dal Dirigente
e dal Consiglio d'istituto nelle materie che espressamente gli riserva il
regolamento di contabilità scolastica. Essa deve precedere la scelta
del contraente e la stipulazione del contratto.
2. La deliberazione a contrattare deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine che con il contratto s'intende perseguire, vale a dire il pubblico
interesse che l'ente intende realizzare;
b) l'oggetto del medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente;
d) le modalità di finanziamento della spesa.
3. Essa è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi
di atto che non vincola l'amministrazione la quale può pertanto ritirarla
per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Art.
8 - La scelta del contraente
1. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso
il sistema di gara stabilito dall'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/2001, ovvero
nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente
per l'amministrazione secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione
privata, della trattativa privata, dell'appalto concorso.
2. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria,
si dovranno utilizzare i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi
comunitari cosi come recepiti in sede nazionale.
3. Fermo restando il rispetto di tali norme, la scelta del sistema di contrattazione,
se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche,
va motivato con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed
efficacia.
4. Le minute spese di cui all'art.17 del D.I. n.44 del 1/2/2001, necessari
a soddisfare i correnti bisogni di limitata entità, sono disciplinati
da apposito regolamento.
CAPO IV
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE GARE
Art.
9 - La lettera d'invito alle gare
1. Le ditte da invitare a partecipare alle gare con il sistema di
contrattazione ordinario di cui all'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/200, sono
individuate dal Dirigente scolastico secondo autonomi criteri di idoneità
e affidabilità. Nel caso di gare a licitazione privata e appalto concorso
le ditte debbono essere individuate attraverso il preavviso di gara con le
modalità previste dalla legge.
2. I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti
dalla legge.
3. Sono escluse dalla contrattazione le ditte che:
a) si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività,
concordato preventivo e in qualsiasi altra forma equivalente secondo la legislazione
vigente;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata
in giudicato, per reati che attengono alla moralità professionale e
per delitti finanziari;
c) in precedenti contratti si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede
o inadempienze debitamente comprovate;
d) non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali
e assistenziali a favore dei lavoratori o al pagamento delle imposte e tasse;
e) siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni
che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.
4. La lettera d'invito, per ogni forma di contrattazione rappresenta un mero
invito ad offrire che qualifica la controparte come proponente e impegna l'istituzione
scolastica solo dopo l'aggiudicazione.
5. La controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale
ove l'ente, assumendo un provvedimento motivato, decida di non far luogo all'aggiudicazione
o alla revoca della gara.
6. La lettera d'invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando
dettagliatamente i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità
da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole
che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse dell'istituzione scolastica
appaltante, portano alla esclusione dalla gara ove siano disattese.
7. Le lettere d'invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite,
con sistemi che assicurino la massima certezza circa tale adempimento. Di
norma deve essere utilizzata la raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli
altri sistemi di estensione dell'invito, quali i telefax, la forma telegrafica,
la posta ordinaria sono da ritenersi applicabili solo in presenza di situazioni
eccezionali.
Art.10
- Le offerte
1. I termini da concedere alle ditte per la partecipazione alle gare
regolate dalla legislazione nazionale sono, per quanto riguarda l'asta pubblica,
quelli previsti dall'art.64 del R.D. 23/5/1924, n.827, mentre per gli altri
sistemi di affidamento, verranno determinati di volta in volta, nel rispetto
dei principi di equità, dalla stazione appaltante.
2. Tali termini dovranno essere tali da consentire la presentazione di una
offerta seria e ragionata e, comunque, non essere inferiori alla metà
di quelli prescritti per quanto concerne gli appalti soggetti alla normativa
comunitaria.
3. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere
redatte nel rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previste
per legge, dalla lettera d'invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato
per regolare l'affidamento.
4. Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate delle ditte
e non possono presentare correzioni che non siano da lui convalidate con apposita
sottoscrizione.
5. Di norma il sistema di presentazione delle offerte è quello dell'inoltro
a mezzo del servizio postale in plico raccomandato.
6. Eventuali deroghe a tale sistema deve essere adeguatamente motivato.
7. Non è ammessa la possibilità di utilizzare soluzioni tra
di loro alternative per l'inoltro delle offerte quali ad esempio il mezzo
del plico postale e la consegna a mano.
8. Non sono ammesse offerte per telegramma, nè offerte condizionate
o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta.
9. Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale le offerte debbono
presentare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo
del partecipante e l'indicazione della gara cui si riferiscono. Ove sia prevista
la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta
propedeutica all'ammissione, si deve utilizzare il sistema della doppia busta.
In tal caso la busta contenente la sola offerta, chiusa in altra più
grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione, verrà
aperta soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà
regolare.
10. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori
e l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.
11. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell'offerta
stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione
circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal funzionario responsabile
del procedimento.
12. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere
e quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere.
Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale
offerta il prezzo risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei
prezzi unitari offerti.
13. Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto
a condizione che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto dei termini
e delle modalità previste per l'offerta principale. In tal caso viene
presa in considerazione l'ultima offerta in ordine di tempo.
14. Non è ammissibile la presentazione di più offerte per le
quali non si possa individuare l'ultima.
15. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono
essere ritirate, modificate o integrate e divengono quindi impegnative per
la ditta proponente.
16. Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita
in un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di
tempo pari a quello ipotizzato nella lettera d'invito od in mancanza di tale
indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni
che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione.
17. Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell' aggiudicazione,
deve essere acquisita, prima di procedere all'esame delle offerte, la conferma
circa la loro validità.
Art.11
- Le offerte risultanti uguali
1. Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari
abbiano presentato offerte uguali, il Presidente dispone immediatamente una
nuova gara tra i concorrenti presenti, con il metodo che riterrà più
opportuno, ed aggiudicherà l'appalto al migliore offerente.
2. Ove i concorrenti non siano presentì o rifiutino la seconda gara,
si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, mediante estrazione
a sorte.
Art.12
- Annullamento e revoca della gara
1. L'annullamento o la revoca di una gara in corso di espletamento
necessita di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni
giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela
dell'interesse pubblico e non in presenza di irregolarità formali che
possano dar luogo ad una sanatoria.
2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente
all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per
il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando
l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.
CAPO
V
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art.
13 - Contenuti del contratto
1. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi
e alle clausole indicate nella lettera d'invito e deve di norma includere
le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento,
la facoltà dell'istituzione scolastica di risolvere il rapporto nei
casi di inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo il risarcimento di
cui all'art.18 ed altre eventuali clausole quali le penali e le modalità
di verifica di regolare esecuzione.
2. Il contratto deve avere termini di durata certi. Salvi i casi consentiti
dalla legge la durata non può essere variata in corso di esecuzione
del contratto.
Art. 14 - Stipula dei contratti
1. La stipulazione consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue
alla fase di aggiudicazione.
2. I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico o da persona dallo
stesso delegata.
3. La ditta aggiudicataria è tenuta a versare, di norma prima della
stipula del contratto l'importo dovuto per le spese contrattuali, cioè
quelli di copia e bollo, gli oneri di registrazione del contratto. Tale importo
viene versato direttamente al Direttore SGA mediante assegno circolare non
trasferibile oppure mediante bonifico bancario presso l'istituto cassiere
dell'istituzione scolastica. Al Direttore SGA compete la gestione e la rendicontazione
di tale deposito.
4. I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme:
a) in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell'art.102 del regolamento di contabilità
di stato, e cioè a mezzo del Notaio, allorché lo richiedano
l'amministrazione od il contraente privato. L'indicazione del nominativo del
Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono poste le spese
contrattuali;
b) In forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA
in veste di ufficiale rogante;
c) Mediante scrittura privata autenticata ai sensi degli artt. 2702 e 2703
del codice civile;
5. I contratti di importo inferiore a ....................... Euro, IVA esclusa,
possono altresì essere stipulati, oltre che nelle forme pubblica ordinaria
e pubblica amministrativa, secondo le sotto riportate modalità
a) per mezzo di scrittura privata, firmata dal Dirigente scolastico e dalla
controparte;
b) con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente ed accettato
dall'istituzione scolastica;
c) per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato;
d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi
con ditte commerciali. (offerta e successiva conferma d'ordine).
6. Nell'ipotesi di cui ai punti b), c), d), la ditta resta vincolata fin dal
momento dell'aggiudicazione, mentre per l'istituzione scolastica è
subordinato alla verifica dei requisiti di cui alla vigente legge antimafia.
7. Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge,
essa verrà determinata all'atto della determinazione a contrattare,
tenendo conto del valore economico del contratto o della natura delle forniture
e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità
dell'attività amministrativa.
8. L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine indicato
nella comunicazione alla ditta aggiudicataria, mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto. Decorso
inutilmente tale termine il Dirigente scolastico potrà revocare l'aggiudicazione
e disporre l'affidamento a favore dell'offerente che segue in graduatoria.
In tal caso l'istituzione scolastica è liberata da ogni obbligo verso
la parte inattiva. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di
attivare tutte le azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto
e il risarcimento dei danni.
Art.
15 - Adempimenti connessi alla stipula
1. Il Direttore sga è abilitato a rogare i contratti ai sensi
dell'art.34, 6° comma, del D.I. n.44 del 1/2/2001, nell'esclusivo interesse
dell'istituzione scolastica, secondo la normativa vigente in materia.
2. I contratti e gli atti di sottomissione, conclusi dall'istituzione scolastica
e stipulati in forma pubblica ordinaria, ovvero in forma pubblica amministrativa,
ovvero ancora mediante scrittura privata autenticata, vengono registrati a
cura del Notaio rogante o dell'ufficiale rogante, entro il prescritto termine
di 20 gironi dalla stipula dei medesimi.
3. Il Direttore sga provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su
di questo degli atti da lui rogati, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti
legali e fiscali per dare compiuto l'iter del contratto.
4. Per tali contratti egli provvede inoltre all'autentica delle copie degli
atti ed al rilascio delle stesse alle parti che ne facciano richiesta.
Art.
16 - Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali necessarie per la stipula e per i successivi
adempimenti, anche di ordine tributario, cui il contratto stesso dovrà
essere sottoposto, saranno così regolate:
a) se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a
versare, sul conto dell'istituzione scolastica presso l'istituto cassiere,
un deposito presuntivamente qualificato da cui si preleveranno le somme occorrenti.
Esaurite le operazioni si procederà alla liquidazione del conto, rimettendo
all'interessato una distinta delle spese effettivamente sostenute ed il conguaglio
attivo o negativo del conto che dovrà essere saldato entro 30 gironi.
b) Se poste a carico dell'istituzione scolastica si preleveranno le somme
che si renderanno necessarie attraverso il fondo minute spese;
c) Nel caso che l'istituzione scolastica anticipi le somme dovute, si procederà
al loro recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la
forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista
dall'art.98 della legge sul registro, per il recupero dell'imposta di registro
anticipata, ovvero si tratterrà la somma dovuta dal contraente, aumentata
degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.
Art.
17 - Attività di gestione dei contratti
1. L'originale del contratto una volta stipulato, rogato e registrato,
nonché quello soggetto a registrazione anche in caso d'uso, è
custodito dal Direttore sga nella sua veste di responsabile del procedimento.
2. Per il Direttore sga nella sua veste di responsabile del procedimento,
la gestione del contratto comporta anche la vigilanza sul regolare e tempestivo
adempimento degli impegni e delle obbligazioni contrattualmente assunte dalle
parti. Spetta al responsabile del procedimento azionare e far valere direttamente
le clausole anche di natura sanzionatorie, previste dal contratto stesso,
ogni qual volta se ne realizzino i presupposti.
3. Spetta altresì al responsabile del procedimento la vigilanza sulla
regolarità dell'esecuzione delle prestazioni poste a carico delle parti
nell'ambito dei rapporti di collaborazione, disciplinati mediante stipula
di convenzioni o di appositi disciplinari, con professionisti esterni.
4. Compete al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi
od omissioni negli adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile,
tali da comportare conseguenze negative per l'istituzione scolastica.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 il responsabile del procedimento riferisce
immediatamente al Dirigente scolastico, chiarendo le ragioni dei ritardi e
delle omissioni.
Art. 18 - Inadempienze contrattuali
1. Nel caso di inadempienza contrattuale l'istituzione scolastica,
dopo formale ingiunzione rimasta inesitata, può affidarne l'esecuzione,
a spese dell'affidatario, ad un nuovo soggetto. salvo l'esercizio dell'azione
per il risarcimento del danno.
2. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo
per inadempienza, ad esperire le azioni per l'esecuzione in danno e per il
risarcimento dei danni subiti competono al Dirigente scolastico. Al medesimo
compete adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità
o ritardi non configuranti inadempienze in senso proprio.
CAPO VI
CRITERI E LIMITI INERENTI I SINGOLI CONTRATTI
Art.
19 - Contratti di sponsorizzazione
1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere
disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 41 del D.I. n.44 del
1/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili
forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti
le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto,
con la funzione educativa e culturale della scuola.
c) non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti
che svolgono attività concorrente con la scuola;
d) nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei
soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte,
abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia
e della adolescenza.
e) la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte
nella scuola…….
Art.20
- Contratto di locazione di immobili
1. I beni immobili di proprietà dell'istituzione scolastica
possono essere ceduti in locazione a soggetti pubblici e privati secondo la
disciplina dettata dagli artt. 1571 e seguenti del codice civile.
2. Il Dirigente nel determinare il canone d'affitto dovrà tenere conto
dei costi di gestione dell'immobile in termini di manutenzione straordinaria
e pagamento delle imposte.
Art.
21 - Contratto di utilizzazione, dei beni e dei locali scolastici da parte
di soggetti terzi
1. Il contratto deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:
a) la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività
educativa svolta nell'istituto stesso, cioè nel senso che non può
essere limitativa delle attività didattiche dell'istituto;
b) precisare il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità
tassative di utilizzo dei locali da parte del concessionario;
c) precisare l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa
per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni;
d) precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia dell'edificio;
e) precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine
alle attività e destinazione dell'edificio;
f) precisare che la scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere
tenute esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali;
g) il corrispettivo per l'uso dei locali è stabilito in via discrezionale
dal Dirigente, comunque non dovrà essere inferiore al costo derivante
dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché
tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi accessori in quanto
resi a favore di terzi.
Art.
22 - Contratto di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi
1. L'istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito
informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti
verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale allo scopo
di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolte in attività
educative e culturali.
2. Il contratto, in particolare, dovrà prevedere:
a) L'individuazione da parte del Dirigente scolastico del responsabile del
servizio, il quale assume la responsabilità per i contenuti immessi
nel sito. A tal fine il Dirigente scolastico dovrà verificare non solo
il nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello
stesso rispetto all'organizzazione richiedente.
b) La specificazione di una clausola che conferisca al dirigente la facoltà
di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto
con la funzione educativa della scuola.
Art.
23 - Contratti di prestazione d'opera
1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del
piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno
deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti
per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà
informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale
della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta
più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione
delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre,
nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun
contratto deve essere specificato:
l'oggetto della prestazione;
la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico
impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà
stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola
ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
5. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti
di cui al presente articolo saranno annualmente determinati dal Consiglio
d'istituto.
6. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente
il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
ovvero
Il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione,
tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto,
è stabilito nella misura di seguito specificata a fianco dei relativi
insegnamenti:
……………………. Euro ……………..
…………………….. Euro ……………..
(ovvero)
In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di
attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico,
ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente
esperto.
7. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico
mediante valutazione comparativa.
8. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
curriculum complessivo del candidato;
contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica
individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
pubblicazioni e altri titoli.
9. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà
riferimento almeno ai seguenti criteri:
livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato
con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività
formativa per i quali è bandita la selezione;
eventuali precedenti esperienze didattiche.
10. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo
può nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui
affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui
stipulare i contratti.
Art.
24 - Alienazione di beni e forniture di servizi prodotte dall'istituzione
scolastica per conto terzi
1. I contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad
oggetto l'esecuzione di attività di ricerca, di didattica e consulenza
per conto terzi, conclusi tra l'istituzione scolastica ed Enti pubblici e
privati, ai sensi dell'art 38 del D.I. n.44/2001 sono stipulati dal Dirigente
scolastico nell'ambito dei criteri e limiti di seguito stabiliti.
2. Nell'attività di ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi
rientrano quelle prestazioni eseguite dall'istituzione scolastica, avvalendosi
delle proprie strutture, che esulano dai compiti istituzionali.
3. Il Dirigente, per i contratti relativi a prestazioni a carattere didattico,
commissionati da terzi, prima di procedere alla loro stipulazione deve accertare
che l'esecuzione della prestazione:
a) sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica;
b) non costituisca attività istituzionale dell'istituzione scolastica.
c) sia strumentale e funzionale alle finalità della scuola, cioè
l'attività deve trovare motivazioni di ordine didattico, di ricerca
etc;
d) nel caso si richieda l'impiego di laboratori si dovranno stabilire le modalità
di utilizzo in modo da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle
attività istituzionali;
e) nel caso di utilizzo di personale interno all'istituzione scolastica si
dovrà tenere conto se le attività si collocano in orario di
servizio ovvero fuori orario di servizio;
4. Il corrispettivo da richiedere al committente per le attività disciplinate
dal presente articolo è approvato dal Consiglio d'istituto, su proposta
del Dirigente. Il corrispettivo deve essere determinato in misura tale da
consentire l'integrale copertura dei costi, nonché una quota di utile.
In particolare dovranno essere valutati i seguenti elementi:
a) costo dei materiali di consumo necessari allo svolgimento dell'attività;
b) costo di acquisto, noleggio, manutenzione o ammortamento di apparecchiature
tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione dell'attività;
c) costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie
all'esecuzione della prestazione;
d) costo e compenso al personale impegnato nella prestazione;
e) spese di carattere generale per il funzionamento della struttura (compensi
per i consumi per le utenze di gas, acqua, energia elettrica, pulizie etc.)
stabilite forfettariamente nella misura almeno dell'1% della singola prestazione;
f) altre eventuali voci di spese incidenti sul costo globale della prestazione.
5. Su proposta del dirigente, i corrispettivi introitati, saranno ripartiti:
a) una quota pari al …% di tale corrispettivo viene acquisita al bilancio
della scuola a fronte delle spese generali di produzione;
b) una quota pari a …% viene acquisita al bilancio della scuola ed accantonata
a copertura delle eventuali azioni risarcitorie esercitate da terzi per inadempimento
dell'istituzione scolastica;
c) un ulteriore quota del …% del corrispettivo viene acquisita al bilancio
della scuola da destinata al personale che cura gli aspetti amministrativi
dell'attività.
d) All'atto della proposta di contratto, il dirigente propone una quota di
fondi da destinare al personale docente e ATA che collabora all'attività.
Tale quota non potrà superare l'85% di quanto resta dopo aver dedotto
dal corrispettivo le quote acquisite al bilancio ed i costi della prestazione.
e) le somme rimanenti dopo le operazioni indicate in precedenza possono essere
utilizzate, su proposta del dirigente, per acquisti di materiale per gli alunni.
Art.
25 - Contratti di acquisto o vendita di titoli di Stato
1. La stipula di contratti di gestione finanziaria di cui all'art.
48 del regolamento di contabilità scolastica è possibile a condizione
che risulti compatibile con la continuità dell'erogazione del servizio
educativo e formativo.
2. Possono essere destinate a questa forma d'investimento soltanto le risorse
derivanti da entrate proprie dell'istituzione scolastica (quali, ad esempio,
quelle ottenute attraverso l'attività contrattuale dell'istituzione
scolastica) e quelle derivanti da eredità, donazioni, legati, lasciti,
ecc.
3. Tali contratti possono essere stipulati esclusivamente con istituzioni
professionali del settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie
e finanziarie.
4. I contratti in questione devono essere finalizzati alla conservazione e
all'incremento di risorse finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinare
ad una specifica opera di interesse dell'istituzione scolastica.
5. E' esclusa la possibilità di concludere contratti aleatori od operazioni
finanziarie speculative, quali:.
l'acquisto di azioni;
l'acquisito di obbligazioni non indicizzate, in quanto non garantiscono in
tutta la durata dell'investimento un rendimento pari a quello dei titoli di
stato semestrali;
l'acquisito di titoli di stato di durata maggiore di un anno, se non indicizzati,
in quanto non garantiscono interessi almeno pari a quelli dei Bot semestrali
derivati (futures, swap, ecc.), in quanto aventi una natura fortemente speculativa
e spesso aleatoria..
6. Il contratto in questione dovrà, in ogni caso, assicurare la conservazione
del capitale impegnato e un rendimento non inferiore a quello dei titoli di
stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni praticate dagli
istituti bancari.
7. Il contratto potrà prevedere forme di riscatto anticipato con la
contemporanea clausola della garanzia della conservazione del capitale e degli
interessi medio tempore maturati, decurtati dagli importi dovuti come commissione.
Regolamento
delle prestazione per conto terzi
ai sensi dell'art.33, secondo comma, lett. d) del D.I. n.44 del 1/2/2001
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina i contratti e le convenzioni aventi
ad oggetto l'esecuzione di attività per conto terzi stipulati dall'istituzione
scolastica ai sensi dell'art.33, secondo comma, lett. d) del D.I. n.44 del
1/2/2001.
Art.
2 - Natura del contratto
1. Per attività e servizi per conto terzi, di cui al presente
regolamento, devono intendersi esclusivamente quelle prestazioni eseguite
dall'istituzione scolastica, avvalendosi delle proprie strutture
2. Sono compresi i contratti relativi a prestazioni didattiche, qualora impegnino
strutture dell'istituzione e siano rivolte, esclusivamente o in prevalenza
a utenza del committente, per sua specifica utilità;
Art.
3 - Limiti alla stipula dei contratti
1. La stipula delle convenzioni e contratti di cui al presenta regolamento
è di competenza del dirigente scolastico.
2. Il Dirigente prima di stipulare i contratti e convenzione deve accertare
che l'esecuzione della prestazione non sia incompatibile con lo svolgimento
della normale attività didattica e scientifica della scuola e che non
costituisca altresì attività istituzionale della scuola
3. Può essere autorizzata l'attività per conto terzi solo a
condizione che sia strumentale e funzionale alle finalità della scuola,
cioè l'attività deve trovare motivazioni di ordine didattico,
di ricerca etc.
Art.4
- Determinazione del corrispettivo
1. Il dirigente scolastico determina il costo che la realizzazione
dell'attività comporta.
2. Nella determinazione dei corrispettivi si dovrà tenere conto, sia
dei costi della prestazione professionale, sia del deprezzamento delle attrezzature
usate.
3. Su proposta del Dirigente scolastico, i corrispettivi introitati saranno
destinati:
a) una quota pari a ...... sarà destinata al bilancio della scuola
in rapporto alle spese generali di produzione sostenute
b) una quota pari a ..... sarà destinata al personale dipendente che
via ha preso parte all'attività
4. Le percentuali di ripartizione dei corrispettivi da richiedere ai committenti
per attività e servizi conto terzi, di cui al comma precedente, saranno
stabiliti dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione della proposta
di contratto.
Regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici
Art.1 - Finalità e ambito di applicazione
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario
ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità,
termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto della
convenzione stipulata tra la Provincia di Salerno e l'istituzione scolastica
in data…….. e delle norme vigenti in materia.
Art.2
- Criteri di assegnazione
I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini
istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di
interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente
per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione
culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando
i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:
al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere
generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità
scolastica;
alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi
gratuitamente al pubblico;
alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle
di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini
di lucro;
considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali,
la loro qualità e la loro originalità.
Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta
preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari
interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività
didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in
particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti
nell'ambito scolastico.
Art.3
- Doveri del concessionario
In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere
nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:
indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali
quale referente dell'istituzione scolastica;
osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni
vigenti in materia;
sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività
scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque
il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Art.
4 - Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile,
agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa
a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici
in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.
L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati
da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali
da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di
responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula
di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
Art.5
- Fasce orarie di utilizzo
L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni
feriali e nei seguenti orari:
al mattino dalle ore 8 alle ore 14
pomeriggio dalle ore 15 alle ore 20
Art.6
- Usi incompatibili
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità
di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.
Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo
in genere.
È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo
con pubblico a pagamento.
Art.7
- Divieti particolari
Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo
di cibarie e bevande all'interno delle sale.
E' inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione
di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto.
L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza
di quanto segue:
è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di
altro genere previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario
di concessione attrezzi e quant'altro;
qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno
dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per
il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al
termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in
condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica
della scuola.
Art.8
- Procedura per la concessione
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate
per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data
di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente
e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona
responsabile.
Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà
se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento
e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita.
Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente
il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà
comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima subordinato
al versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese e del deposito
cauzionale.
Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l'istituto cassiere,
si emetterà il formale provvedimento concessorio. Qualora i versamenti
di cui sopra non siano stati eseguiti entro il quinto giorno precedente a
quello previsto per l'uso, la richiesta s'intende tacitamente revocata ed
i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.
Art.
9 - Corrispettivi
Il costo giornaliero dell'uso dei locali e il deposito cauzionale
sono stabiliti in via discrezionale dal Dirigente scolastico, comunque non
inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale
di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte
dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non
rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.
Il costo viene determinato quindi in Euro 50,00 giornaliero per l'uso dell'aula
magna e di € 100, 00 per le aule speciali e laboratori o palestra.
Qualora per qualsiasi motivo la manifestazione programmata non si svolga,
il corrispettivo versato resta comunque acquisito all'istituzione scolastica,
mentre sarà restituito il deposito cauzionale.
Art.
10 - Svincolo del deposito cauzionale
Il giorno successivo alla manifestazione il Dirigente scolastico,
dopo aver accertato che non siano stati prodotti danni alla sala o agli arredi,
emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale.
Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l'accertamento e la quantificazione.
La stima dei danni viene rimessa al consiglio d'istituto il quale l' approva
e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione.
Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente
agirà nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali
responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano spontaneamente
alla copertura del danno.
Art.11
- Concessione gratuita
In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente
meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola
o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.
Tale concessione può avvenire esclusivamente nella fascia oraria dalle
ore 8 alle ore 14, quando non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario
al personale di assistenza e pulizia.
La concessione gratuita non esime dal versamento del deposito cauzionale.
Art.12
- Provvedimento concessorio
Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico
e dovrà contenere:
le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'importo
da versare alla scuola a titolo di corrispettivo e di deposito cauzionale,
l'aggregato di entrata del bilancio della scuola, e , se del caso, l'aggregato
di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione;
il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità
dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei
locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa
o negligenza.
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate
e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.
Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l’assegnazione di beni in uso gratuito ai sensi dell’art. 39 D.I. n. 44 del 1/02/2001
Art.1 - Finalità
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri
per la concessione di beni in uso gratuito ai sensi dell'art. 39, 2° comma,
del D.I. n.,44 del 1/2/2001.
Art.
2 - Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito
Il dirigente scolastico, con proprio provvedimento, all'inizio di
ciascun anno scolastico, individua i beni che possono essere concessi in uso
gratuito.
L'elenco di tali beni deve essere pubblicato all'albo dell'istituzione scolastica
e sul sito web della stessa.
Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà
dell'istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità
e non siano impiegati per l'assolvimento dei compiti istituzionali, nonché
libri e programmi di software a condizione che l'istituzione scolastica sia
licenziataria ed autorizzata alla cessazione d'uso.
Art
3 - Modalità della concessione
I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta degli allievi maggiorenni
o se minorenni, a richiesta del genitore esercente la patria potestà.
La concessione in uso non può comportare per l'istituzione scolastica
l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere
subordinata all'assunzione di responsabilità per la utilizzazione da
parte del beneficiario ovvero, se minore o interdetto, dagli esercenti la
rappresentanza legale.
La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre
i periodi di tempo predeterminati.
Art.
4 - Doveri del concessionario
In relazione all'utilizzo dei beni il concessionario deve assumere
nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:
non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.
Art.
5 - Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al
bene o per il perimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa
o colposa a lui imputabile
Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante
dal normale uso del bene.
Sono a carico del concessionario le spese per l'utilizzazione del bene.
Il concessionario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie eventualmente
sostenute per la conservazione della cosa, se necessarie e d urgenti.
Art.
6 - Criteri di assegnazione e preferenza
Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito
gli studenti, iscritti e frequentanti per l'anno scolastico 2002/2003 che
siano in possesso dei seguenti requisiti economici e di merito, fino a concorrenza
dei beni messi a disposizione dell'istituzione scolastica.
Le condizioni di merito del richiedente sono costituite dalla promozione nell'anno
precedente con media non inferiore a sette, o valutazione equivalente se espressa
in modo diverso; in presenza di debiti formativi si considera prevalente la
media del sette. Si prescinde dalla valutazione di merito per gli studenti
a rischio di abbandono scolastico, dichiarato dai servizi sociali del comune.
Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica
del nucleo familiare di appartenenza con un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non superiore a Euro 10.632,94, secondo le disposizioni
stabilite con il Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n.130.
L'assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie
in condizioni di maggiore svantaggio economico., secondo la progressione degli
indicatori della situazione economica equivalente.
Nel caso di parità si terrà conto, nell'ordine dei seguenti
criteri:
persone in possesso dei requisiti di merito;
richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap
permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità
lavorativa;
richiedenti nel cui nucleo famigliare siano presenti figli minori ed un solo
genitore.
Art.
7 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi
rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne.
Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall'istituzione scolastica
e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000, relativamente ai
dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente e della
relativa situazione economica.
Le domande compilate vanno presentate all'ufficio di segreteria che le assume
al protocollo nel termine che sarà annualmente stabilito dal Dirigente
scolastico
Le condizioni economiche vanno documentate tramite l'attestazione ISEE dell'INPS,
in corso di validità, in alternativa, la copia della dichiarazione
sostitutiva unica, munita dell'attestazione di presentazione, sempre in corso
di validità, con la quale si attesta la situazione economica del nucleo
familiare, rilasciata dal Comune, da un CAF, o dall'INPS.
Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell’art. 40 D.I. n. 44 del 1/02/2001
Art.1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 del Decreto
interministeriale n.44 del 1/2/2001, le modalità ed i criteri per il
conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti
che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito
della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari
e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.
Art.
2 - Requisiti professionali
1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per
lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione
di docenti esperti esterni, il collegio docenti stabilisce i requisiti minimi,
in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale
esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere
all'insegnamento.
2. I criteri fissati dal collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione
all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità
ritenuta più opportuna.
Art.
3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione
1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del
piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno
deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti
per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà
informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale
della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta
più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione
delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre,
nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun
contratto deve essere specificato:
l'oggetto della prestazione;
la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico
impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà
stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola
ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
Art.4
- Determinazione del compenso
1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per
i contratti di cui al presente regolamento saranno annualmente determinati
dal Consiglio d'istituto.
2. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente
il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
ovvero
Il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione,
tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto,
è stabilito nella misura di seguito specificata a fianco dei relativi
insegnamenti:
……………………. Euro ……………..
(ovvero)
In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di
attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico,
ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente
esperto.
Art.5 - Individuazione dei contraenti
1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente
Scolastico mediante valutazione comparativa.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
curriculum complessivo del candidato;
contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica
individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
pubblicazioni e altri titoli.
3. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà
riferimento almeno ai seguenti criteri:
livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato
con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività
formativa per i quali è bandita la selezione;
eventuali precedenti esperienze didattiche.
4. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo
può nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui
affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui
stipulare i contratti.
Art.6 - Stipula del contratto
1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede,
con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente
regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto
e alla copertura assicurativa.
2. Nel contratto devono essere specificati:
l'oggetto della prestazione;
i termini di inizio e conclusione della prestazione;
il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore
aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente
alla percentuale a carico dell'amministrazione;
le modalità di pagamento del corrispettivo;
le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456
del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere
l'attività verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere
a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione
esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione
d'opera intellettuale.
La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222
e seguenti del codice civile.
5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore
all'anno scolastico e sono rinnovabili.
6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
7. E' istituito presso la segretaria della scuola un registro degli incarichi
esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati,
l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.
Art.
7 - Impedimenti alla stipula del contratto
1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati,
ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001,
soltanto per le prestazioni e le attività:
che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di
specifiche competenze professionali;
che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità
o coincidenza di altri impegni di lavoro;
di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità
esterna.
Art.
8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente
regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta
obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente
è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro
i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.
Regolamento per la biblioteca
ART.1
- E’ costituita la biblioteca dell’Istituto Magistrale
“T.Confalonieri” di Campagna con sede nell’Istituto ed aperta
a tutte le componenti del medesimo.
ART. 2 –Essa ha lo scopo di fornire agli utenti la
possibilità di approfondire ed ampliare la propria formazione culturale,
in ordine alle esigenze della sperimentazione, dell’aggiornamento e
dell’educazione permanente.
ART. 3 – La biblioteca è amministrata dal C.d.I.
e diretta da un docente appartenente al ruolo dello stato, che assumerà
la qualifica di “ direttore” e sarà coadiuvato da una Commissione
Consultiva composta da 7 membri ( 2 docenti, 2 studenti, 2 genitori, e 1 ATA)
nominati dal Consiglio d’Istituto fra quanti segnalati, nel rispettivo
ambito, di ciascuna componente dell’Istituto. In mancanza di segnalazione
il C.d.I. provvederà alle nomine scegliendo tra tutti gli aventi diritto.
ART. 4 – La Commissione viene nominata all’Inizio di
ogni anno scolastico e dura in carica sino al termine del medesimo; i suoi
membri sono rieleggibili. In caso di dimissione o revoca motivate di uno o
più, o di tutti i membri della Commissione, il C.d.I. provvede con
analoga procedura alla sostituzione. L e revoche spettano al C.d.I..
ART. 5 – Il Direttore della biblioteca viene nominato
dal C.d.I., sentito il parere del Collegio dei Docenti, rimane in carica per
l’intero anno scolastico, salvo dimissioni o revoca.
ART. 6 – La commissione consultiva si riunisce almeno
tre volte l’anno su convocazione del Direttore che la presiede. La convocazione
sarà fatta per iscritto con almeno 5 giorni di preavviso con l’indicazione
dell’ordine del giorno, della data e del luogo della riunione. Il Direttore
può invitare alle riunioni consulenti esterni, indicandolo nella lettera
di convocazione e motivando l’invito.
ART. 7 – La riunione è valida se convocata a
norma e se sono presenti almeno 4 dei 7 membri della Commissione. Le delibere
sono adottate a maggioranza dei membri presenti, in caso di parità
prevale il voto del Direttore. L’ordine del giorno e le decisioni della
commissione devono essere affisse all’albo della biblioteca entro 8
giorni.
ART. 8 - Il Direttore sovrintende risponde a tutte le attività
istituzionali della biblioteca e ne è il responsabile. In sua assenza
o impedimento è sostituito dal docente più anziano facente parte
della commissione consultiva di cui all’art.6, in qualità di
Vice presidente.
ART. 9 – Alla Commissione consultiva spetta il compito
di coadiuvare il direttore responsabile esprimendo pareri segnatamente sulle
seguenti materie:
1. predisporre locali ed attrezzature ( mobili, schede, cancelleria etc…
nonché organizzare i servizi ( turni di assistenza, orari etc…):
2. stabilire i criteri di collocazione dei libri e dei periodici nonché
provvedere alla loro registrazione e schedatura;
3. redigere annualmente per il C.d.I. una relazione sull’attività
della biblioteca contenente tra l’altro:
• rendiconto patrimoniale
• rendiconto finanziario
• rendiconto statistico ( frequenze, consultazioni, prestiti, etc…)
• rendiconto di attività tecnica (opere di riorganizzazione,
istituzione di nuovi settori, ampliamento di orari, aumento degli assistenti
etc…) ( riunioni, conferenze, proiezioni, etc …) e promozionale
( iniziative volte a familiarizzare il pubblico con i libri). La relazione
è affissa all’albo della biblioteca.
4.
provvedere alla tenuta a norma ed all’aggiornamento degli inventari,
registri, cataloghi etc.. ( v. appendice del presente regolamento):
5. assumere iniziative volte al reperimento deei fondi per l’acquisto
di libri, riviste, diapositive, etc…)
6. tenere contatti con case editrici e di distribuzione, nonché con
enti attinenti alla biblioteconomia, in modo particolare con la Sovrintendenza
Bibliografica per la Campania;
7. assistere e consigliare i frequentatori della biblioteca nell’opera
di consultazione e ricerca:
8. promuovere iniziative culturali (conferenze, recensioni, dibattiti) tendenti
alla divulgazione del libro come strumento culturale.
ART. 10 - In particolare il Direttore, sentita la Commissione
Consultiva, formulerà suggerimenti al C.d.I., per l’acquisto
di volumi o di pubblicazioni periodiche, mediante elenchi, con eventuali motivazioni
di precedenza. Detti elenchi devono essere compilati previa consultazione
dei docenti, degli studenti e dei genitori, possibilmente previe iniziative
promozionali in tutte le classi.
ART. 11- Il Direttore risponde della propria attività
al C.d.I..
Egli può avvalersi, sotto la sua responsabilità, della collaborazione
di “Assistenti di biblioteca” scelti fra il personale dell’Istituto
appartenenti al ruolo dello Stato. Il Direttore provvede, sentito il Dirigente
Scolastico, alle nomine, alle eventuali sostituzioni ed alle revoche.
ART. 12 – Compito fondamentale degli assistenti di
biblioteca è quello di coadiuvare il Direttore nell’esercizio
di tutte le sue funzioni con particolare riguardo a ciò che concerne
l’assistenza e la consultazione bibliografica. E’ compito specifico
degli assistenti:
1. assicurare il regolare servizio di consultazione e di prestito garantendone
lo svolgimento a norme;
2. verificare il rispetto delle norme di comportamento da parte dei lettori;
3. allontanare dalla biblioteca i trasgressori ed eventualmente segnalarli
alla Commissione.
ART.
13 – La biblioteca è aperta alle componenti della scuola
nei giorni e orari stabiliti dal Direttore di concerto con il Dirigente Scolastico,
sentita la Commissione consultiva.
ART. 14 – Consultazione – Il lettore consulta
gli schedari e richiede i volumi. Al termine della lettura li riconsegna all’addetto
al prestito. In sala consultazione è vietato fumare e va osservato
il rigoroso silenzio.
ART. 15 – Prestito -. Al prestito a domicilio non
sono ammesse più di due opere ( 4 vol.) contemporaneamente. La durata
del prestito è di quindici giorni rinnovabili a richiesta. Ogni richiesta
di opere in sovrappiù deve essere controfirmata da un docente di classe
ed approvata dal Direttore della Biblioteca.
ART. 16 – I libri non ancora schedati non sono ammessi
né alla consultazione né al prestito a domicilio. I quotidiani
e i settimanali dell’annata in corso non sono ammessi al prestito a
domicilio.
ART. 17 – Sanzioni e addebiti. Chi annota libri, li
deteriora, li smarrisce, li sottrae, non rispetta le norme di comportamento
e le scadenze previste per la consultazione ed il prestito è passibile
di sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti. In particolare
il Dirigente Scolastico, sentito il Direttore e l’interessato, avuto
il parere consultivo della commissione biblioteca, potrà disporre i
seguenti provvedimenti a carico degli allievi che si fossero resi inadempienti:
1. Allontanamento temporaneo o per l’intero anno scolastico
dalla biblioteca;
2. Allontanamento temporaneo o per l’intero anno scolastico dalla sala
consultazione;
3. Esclusione temporanea o per l’intero anno scolastico dal prestito
a domicilio.In
ogni caso i responsabili di danni materiali saranno tenuti al loro risarcimento.
ART. 18 – Per le materie non contemplate dal presente
regolamento si osservano le norme sancite dal D.P.R. 5 settembre 1967 n. 1501
che approva il regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali e
dal T.U. della legge comunale e provinciale.
ART. 19 – Tutti i frequentatori danno per noto ed
accettato il presente regolamento, che è permanentemente affisso nell’albo
della biblioteca.
APPENDICE:
1^ - Tutti i volumi, gli opuscoli e le annate dei periodici di proprietà
della biblioteca devono portare impresse sul frontespizio un timbro ad inchiostro
recante la denominazione della biblioteca.
2^ Ogni libro, opuscolo ed annata di periodico che entra
in biblioteca per acquisto o per dono, deve essere subito iscritto nel registro
cronologico d’entrata, con un numero progressivo, che viene riportato
nell’ultima pagina del testo dell’opera. Tale registro stabilisce
il patrimonio bibliografico della biblioteca e deve essere conforme al modello
predisposto dalla Sovrintendenza Bibliografica della Campania.
3^ Dopo la registrazione di cui al capitolo precedente,
il volume, l’opuscolo, ecc…, deve ricevere una collocazione secondo
i più moderni sistemi bibliografici.
Gli elementi di tale collocazione vengono segnati sul dorso o all’interno
del volume stesso: il volume viene poi registrato nell’inventario topografico
secondo l’ordine della sua collocazione nello scaffale.
4^ - Tutti i libri, opuscoli, ecc…, posseduti dalla
biblioteca devono essere descritti con esattezza bibliografica nel catalogo
alfabetico per autori e per soggetti e schede.
Le schede devono essere di formato internazionale ( cm. 12,5 x 7,5 ) e vanno
compilate secondo il modello predisposto dalla Sovrintendenza bibliografica
della Campania.
5^ La biblioteca deve pertanto possedere, per la piena attuazione
del suo ordinamento interno e dell’uso pubblico, i seguenti registri
e cataloghi.
1. registro cronologico d’entrata ( a volume)
2. catalogo alfabetico per autori e per soggetti (scheda)
3. registro cronologico delle operazioni di prestito dei libri a domicilio
4. inventario topografico ( a schede)
Approvato all’unanimità dal C.d.I. il 27-05-2004.
IL PRESIDENTE
Elsa NUZZOLO